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Brexit2Durante la Brexit, il Governo Britannico ha cercato di mantenere nella sua legislazione le norme e le regole comunitarie in atto, riguardanti la produzione, la vendita e l'importazione di merci, per non creare eccessivi problemi alle imprese.

Nonostante questa politica di conservazione sono state apportate alcune modificate alle norme previste nel regolamento Regolamento (CE) n. 1223/2009, (Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) (Regulations 2019), per quanto riguarda i prodotti cosmetici, sono stati modificati gli Articoli 4 e13 del Regolamento (CE) e le modifiche sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2021.
Tali modifiche riguardano: l’assegnazione di responsabilità tra produttori, inportatori, distributori e terze persone, le notifiche al Portale di Notifica dei Prodotti Cosmetici del Regno Unito, le informazioni sui prodotti e l’etichettatura.

Le modifiche all'Art.4: la persona responsabile 

Per vendere un prodotto nel Regno Unito è necessario che la “persona responsabile” risieda stabilmente in Inghilterra. Inoltre se la vendita del prodotto venduto in UK si effettua anche nella Unione Europea è necessario che ci sia anche un responsabile per UE e che risieda in un paesa comunitario.

Nel Regno Unito la Persona Responsabile può essere:

  • il Produttore se risiede nel Regno Unito e la produzione avviene in UK e i prodotti venduti in Inghilterra
  • l’Importatore, se risiede nel Regno Unito e i prodotti vengono importati dall’UE.
  • una terza persona può essere nominata Persona Responsabile se residente in UK. La nomina persona responsabile dovrà essere consegnata per iscritto e dovrà essere accettata sempre per iscritto.
  • il Distributore è Persona Responsabile per quei prodotti che vengono venduti con il suo nome o con il suo trademark, oppure per quelli che sono già in vendita in UK e vengono modificati.

Le modifiche all'Art. 14 del Regolamento

Le etichette
Le etichette dei prodotti cosmetici venduti nel Regno Unito devono riportare nome e indirizzo della Persona responsabile. Nel caso che i prodotti vengano venduti anche nell’EU, l’etichetta dovrà riportare le credenziali della Persona Responsabile nell’UE e di quelle del responsabile nel Regno Unito.
La marcatura UKCA I contenitori aerosol destinati al mercato UE devono presentare il simbolo “϶”  per conformità alla Direttiva del Consiglio CEE n. 75/324 sugli aerosol. L’equivalente strumento legislativo britannico prevede l’inclusione delle parole “UKCA” al posto del simbolo “϶”. Se il prodotto viene venduto sia nell’UE che nel Regno Unito l’etichetta del prodotto avrà esposto sia l’etichetta UKCA che il  simbolo “϶”.
Le notifiche nel Regno unito
Dal 1° gennaio 2021, ogni prodotto, per essere autorizzato alla vendita nel Regno Unito, deve essere notificato in un nuovo sistema di notifica  sul  portale britannico (SCPN). Un prodotto, se venduto su entrambi i mercati, deve essere notificato sia al CPNP che al SCPN. Le notifiche da riportare sul portale SCPN sono molto simili a quelle che si notificano sul portale europeo: classe del prodotto, nome del prodotto, persona responsabile, indirizzo dove trovare i file del prodotto, nome ed indirizzo della persona fisica a cui rivolgersi in caso di necessità, formulazione ed eventuali ulteriori notizie sulle sostanze chimiche presenti nel prodotto. Inoltre si tramette anche il packaging e l'etichetta e se necessario anche la fotografia.