produzione titolo

DECISIONE (UE) 2023/1540 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2023
recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali.

La decisione (UE) 2021/1870(2)della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali».

Alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è risultato necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso.

La decisione (UE) 2021/1870 è stata così modificata e rettificata in all.I e II:

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:
(1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
«1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
(2) il criterio 4, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
a) al criterio 4 (a), punto (i), il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo indicazione contraria nella tabella 5 o esenzione prevista al criterio 4 (a), punto iii), il prodotto non contiene sostanze in concentrazioni pari o superiori allo 0,0100 % (peso/peso) per i prodotti da risciacquo e pari o superiori allo 0,0010 % (peso/peso) per i cosmetici non da risciacquo ai quali sono stati assegnati classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo elencati alla tabella 4, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
b) al criterio 4 (b), primo comma, i termini «né come impurità» sono soppressi;
c) nella sezione «Valutazione e verifica», il testo della nota 12 è sostituito dal seguente:
«https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table»;
(3) il criterio 5, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il volume minimo per un prodotto cosmetico liquido da risciacquo da certificare diverso da un dentifricio è di 150 ml»;
b) nella tabella 8, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm3 usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:
(1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
«1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
(2) il criterio 3, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
a) il criterio 3 (b), primo comma, è così rettificato:
i) nella prima frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
ii) nella seconda frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
b) la sezione «Valutazione e verifica» è così rettificata:
i) al secondo comma, il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) la SDS del prodotto finale e di qualsiasi sostanza/miscela e la relativa concentrazione nel prodotto finale;»;
ii) il testo della nota 10 è sostituito dal seguente:
«https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table»;
(3) il criterio 4, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il volume minimo di un prodotto liquido per la cura degli animali da certificare è di 150 ml.»;
b) nella tabella 7, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm3 usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».