
Il 13 febbraio scorso è entrato definitivamente in vigore il regolamento GPSR per i prodotti venduti in UE.
I prodotti cosmetici sono già sottoposti al Regolamento 1223/2009 e le disposizioni del GPSR non si applicano tutte, ma si armonizzano e si applicano negli aspetti, nei rischi o nelle categorie di rischi che risultano non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal GPSR.
A questo proposito bisogna notare che l'articolo 19 del GPSR, relativo alle informazioni da fornire in caso di vendite online/distanziate, si applica anche ai prodotti cosmetici ed è complementare ai requisiti del Regolamento 1223/2009.
L’articolo 19 del GPSR prevede che l’offerta di prodotti messi a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
- Nome del prodotto: incluso il marchio/brand, la linea/gamma di prodotti. Questa informazione non è richiesta se è leggibile nell'immagine del prodotto venduto;
- Persona Responsabile: Nome ed indirizzo completo;
- Indirizzo elettronico: si intende sia un indirizzo postale ed e-mail che un indirizzo di sito web;
- Immagine: un' immagine leggibile che identifica il prodotto;
- Funzione del prodotto cosmetico: come richiesto dal CPR (Regolamento UE n.1223/09 sui Prodotti Cosmetici) a meno che non sia chiaro dalla sua immagine di presentazione.
- Avvertenze: si deve riportare attraversi il mezzo online, qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza del prodotto, che sia già apposta sul prodotto o sull’imballaggio oppure inserita in un documento di accompagnamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Inoltre sempre riguardo alle informazioni da fornire nelle vendite a distanza bisogna notare che
- le istruzioni per l'uso del prodotto che non sono collegate all'uso sicuro, non sono necessarie e non bisogna riportarle;
- non è necessario scrivere il numero di lotto, in quanto essendo un codice dinamico è soggetto a cambiamenti, mentre risulta sempre stampato sulla singola confezione;
Infine è importante notare che le disposizioni del GPSR non riguardano l'etichettatura e le confezione dei prodotti cosmetici, di tutti i cometici, compresi quelli che vengono offerti nei punti vendita online/a distanza, poiché questi sono esplicitamente esclusi dai requisiti del Capitolo III, Sezione 1, di cui fa parte l'Art. 16, in particolare non devono essere etichettati con un indirizzo elettronico.
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