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L’etichetta contiene una serie di informazioni che permettono al consumatore di scegliere in modo consapevole il prodotto cosmetico più adatto alle sue esigenze.

I contenitori, primario e secondario, devono obbligatoriamente riportare:PaO

leggiistruzioni Se per ragioni di natura pratica non è possibile riportare in etichetta le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco ingredienti, questi due elementi d'obbligo posso essere indicati su un foglio, un'etichetta, fascetta o cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. Si riporta in etichetta un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo presente in all.VII punto 1 del REGOLAMENTO (CE) n. 12/23/2009.

  E' obbligo riportare nella lingua ufficiale, relativa al paese membro in cui il prodotto viene messo a disposizione, i seguenti elementi d'obbligo:

Claims: La descrizione del prodotto deve rispettare quanto stabilisce il Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 sui criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate nei prodotti cosmetici.

La realizzazione del testo descrittivo di un prodotto cosmetico è un aspetto importante per la presentazione; dev'essere commercialmente accattivante esaltando le pecurialità della formulazione, ma rispettando i criteri fondamentali di veridicità e dichiarazioni strettamente legate alle effettive proprietà del prodotto. Se si è in possesso di documentazione a supporto probante, si possono riportare dichiarazioni particolari relative al prodotto, altrimenti sarà possibile costruire una descrizione il più completa possibile nel pieno della correttezza e conformità.

 

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