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Dal 26 settembre 2020 è in vigore il decreto legislativo n. 116/2020, che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonchè quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).

Il decreto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, va ad impattare fortemente sull’etichettatura degli imballaggi.

Il provvedimento modifica infatti il comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo II – Gestione degli imballaggi). La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione (in vigore dal 26 settembre!), pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.

 la vecchia versione del comma 5: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Questo invece il nuovo testo“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”

Ora, con il nuovo testo, la responsabilità – con relative sanzioni – dell’etichettatura ricade sui produttori e non è più demandata a un ipotetico decreto attuativo che spieghi le corrette modalità di etichettatura degli imballaggi ma rimette le stesse a “norme tecniche UNI applicabili” e l’obbligo di indicare le informazioni relative all’imballaggio ai produttori.

Dalla lettura del testo di legge, si evincono importanti considerazioni:

I contenuti minimi delle etichette variano a seconda della destinazione degli imballaggi che possono essere ad uso professionale oppure destinati al consumatore finale. Inoltre in ragione delle strutture di imballaggio possono essere: monocomponente e multicomponente. in tutti questi casi si possono considerare tre livelli di informazioni:

Un esempio di etichetta ambientale: flacone con erogatore 

SAPONE

Sono Indicazioni obbligatorie 

 

 All.I IMBALLAGGIO IN PLASTICA

Materiale Abbreviazione Numerazione
Polietilentereftalato PET 1
Polietilene ad alta densità HDPE 2
Cloruro di polivinile PVC 3
Polietilene a bassa densità LDPE 4
Polipropilene PP 5
Polistirolo PS 6
Polimero multistrato e composto da più polimeri O 7

All. II IMBALLAGGIO IN CARTA E CARTONE

Materiale Abbreviazione Numerazione
Cartone ondulato PAP 20
Cartone non ondulato PAP 21
Carta PAP 22

All. III IMBALLAGGIO IN METALLO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Acciaio FE 40
Alluminio ALU 41

All. IV IMBALLAGGIO IN LEGNO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Legno FOR 50
Sughero FOR 51

All. V IMBALLAGGIO IN MATERIALE TESSILE

Materiale Abbreviazione Numerazione
Cotone TEX 60
Juta TEX 61

All. VI IMBALLAGGIO IN VETRO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Vetro incolore GL 70
Vetro verde GL 71
Vetro marrone GL 72

All. VII IMBALLAGGIO IN MATERIALE COMPOSTO Per “composto” si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Per cui l’indicazione “C/” sta ad indicare che si tratta di un materiale composto e si aggiunge l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante

Materiale Abbreviazione Numerazione
Carta e cartone/metalli vari C/ 80
Carta e cartone/plastica C/ 81
Carta e cartone/alluminio C/ 82
Carta e cartone/latta C/ 83
Carta e cartone/plastica/alluminio C/ 84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta C/ 85
Plastica/alluminio C/ 90
Plastica/latta C/ 91
Plastica/metalli vari C/ 92
Vetro/plastica C/ 96
Vetro/alluminio C/ 97
Vetro/latta C/ 98
Vetro/metalli vari C/ 99
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