Dal 26 settembre 2020 è in vigore il decreto legislativo n. 116/2020, che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonchè quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).
Il decreto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, va ad impattare fortemente sull’etichettatura degli imballaggi.
Il provvedimento modifica infatti il comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo II – Gestione degli imballaggi). La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione (in vigore dal 26 settembre!), pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.
la vecchia versione del comma 5: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Questo invece il nuovo testo: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”
Ora, con il nuovo testo, la responsabilità – con relative sanzioni – dell’etichettatura ricade sui produttori e non è più demandata a un ipotetico decreto attuativo che spieghi le corrette modalità di etichettatura degli imballaggi ma rimette le stesse a “norme tecniche UNI applicabili” e l’obbligo di indicare le informazioni relative all’imballaggio ai produttori.
Dalla lettura del testo di legge, si evincono importanti considerazioni:
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
I contenuti minimi delle etichette variano a seconda della destinazione degli imballaggi che possono essere ad uso professionale oppure destinati al consumatore finale. Inoltre in ragione delle strutture di imballaggio possono essere: monocomponente e multicomponente. in tutti questi casi si possono considerare tre livelli di informazioni:
- Cogenti per rispondere alla norma. Sono le informazioni necessarie da riportare secondo l’art 219 comma 5. Tali indicazioni possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità, purché efficaci. Le codifiche si riferiscono alla Decisione 129/97/CE
- Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace riguardo ad imballaggi con multicomponenti separabili tra loro. La rappresentazione scritta o grafica, anche accompagnata dalla differenziazione dei colori per ogni singolo componente, aiuta il consumatore a meglio separare i vari elementi.
- Consigliate - informazioni volontarie per arricchire di contenuti utili alla comunicazione ed aiutare i consumatori a fare una raccolta differenziata senza errori.
Un esempio di etichetta ambientale: flacone con erogatore
Sono Indicazioni obbligatorie
- CODICE ALFANUMERICO: codifica del materiale di composizione degli imballaggi decisione 97/129/ce dall’ all. I all’ VII
- INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL CONSUMATORE:
-
- Tipologia di imballaggio: flacone, tappo, dispenser, scatola, vasetto, ecc.
- Famiglia di materiale: carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.
- Indicazioni sulla racconta: raccolta differenziata, raccolta indifferenziata
All.I IMBALLAGGIO IN PLASTICA
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Polietilentereftalato | PET | 1 |
Polietilene ad alta densità | HDPE | 2 |
Cloruro di polivinile | PVC | 3 |
Polietilene a bassa densità | LDPE | 4 |
Polipropilene | PP | 5 |
Polistirolo | PS | 6 |
Polimero multistrato e composto da più polimeri | O | 7 |
All. II IMBALLAGGIO IN CARTA E CARTONE
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Cartone ondulato | PAP | 20 |
Cartone non ondulato | PAP | 21 |
Carta | PAP | 22 |
All. III IMBALLAGGIO IN METALLO
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Acciaio | FE | 40 |
Alluminio | ALU | 41 |
All. IV IMBALLAGGIO IN LEGNO
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Legno | FOR | 50 |
Sughero | FOR | 51 |
All. V IMBALLAGGIO IN MATERIALE TESSILE
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Cotone | TEX | 60 |
Juta | TEX | 61 |
All. VI IMBALLAGGIO IN VETRO
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Vetro incolore | GL | 70 |
Vetro verde | GL | 71 |
Vetro marrone | GL | 72 |
All. VII IMBALLAGGIO IN MATERIALE COMPOSTO Per “composto” si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Per cui l’indicazione “C/” sta ad indicare che si tratta di un materiale composto e si aggiunge l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Carta e cartone/metalli vari | C/ | 80 |
Carta e cartone/plastica | C/ | 81 |
Carta e cartone/alluminio | C/ | 82 |
Carta e cartone/latta | C/ | 83 |
Carta e cartone/plastica/alluminio | C/ | 84 |
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta | C/ | 85 |
Plastica/alluminio | C/ | 90 |
Plastica/latta | C/ | 91 |
Plastica/metalli vari | C/ | 92 |
Vetro/plastica | C/ | 96 |
Vetro/alluminio | C/ | 97 |
Vetro/latta | C/ | 98 |
Vetro/metalli vari | C/ | 99 |